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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sentenza n. 1921/2022 del 24-05-2022

principi giuridici

La contestazione, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità all'originale del documento prodotto in copia deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica del documento che si intende contestare e degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, non potendo avvenire in modo generico e per supposizioni.

In tema di pegno su polizza vita, la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 2787 c.c., per il caso in cui il pegno non risulti da atto di data certa contenente sufficiente indicazione del credito e del bene vincolato, non è la nullità del contratto, ma l'insussistenza del diritto di prelazione, operante nei rapporti con i terzi in ipotesi di concorso nell'escussione del patrimonio del debitore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità del Pegno su Polizza Vita e Opponibilità ai Terzi Eredi


La pronuncia in esame verte sulla controversia insorta tra alcuni eredi e una compagnia assicurativa in merito alla riscossione di una polizza vita. Gli eredi agivano in giudizio rivendicando il diritto a percepire il capitale assicurato, in qualità di beneficiari designati, a seguito del decesso del contraente.
La compagnia assicurativa si opponeva alla pretesa, eccependo l'esistenza di un pegno regolarmente costituito sulla polizza dal contraente, a garanzia di una linea di credito concessa da un istituto bancario. La compagnia assicurativa produceva in giudizio la documentazione relativa alla costituzione del pegno, incluse le successive integrazioni a seguito di ulteriori versamenti sulla polizza, nonché la comunicazione di escussione del pegno da parte della banca, avvenuta in data successiva al decesso del contraente.
Gli eredi contestavano la validità del pegno, eccependo genericamente il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti in copia dalla compagnia assicurativa, nonché l'indeterminatezza della garanzia. In particolare, sostenevano che l'atto costitutivo del pegno non indicasse in modo preciso il debito garantito.
Il Tribunale ha rigettato le domande degli eredi. Il giudice ha ritenuto che le contestazioni formulate dagli attori fossero generiche e non idonee a inficiare la validità della documentazione prodotta dalla compagnia assicurativa. Ha evidenziato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, indicando specificamente il documento contestato e gli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
Il Tribunale ha inoltre affermato che il pegno su polizza vita rientra tra le garanzie reali e che la sua costituzione, pur avvenendo convenzionalmente tra debitore e creditore, attribuisce al creditore una tutela privilegiata. Nel caso di specie, il giudice ha rilevato una stretta correlazione tra la stipula della polizza e la concessione della linea di credito, stante la costituzione del pegno sulla polizza a garanzia di tale linea di credito.
Il Tribunale ha poi esaminato la questione della validità del pegno alla luce dell'art. 2787 c.c., comma 3, che stabilisce che, quando il credito eccede un certo importo, la prelazione pignoratizia può essere opposta ai terzi solo se la scrittura sia di data certa e contenga sufficienti indicazioni del credito e della cosa. Il giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, la scrittura costitutiva del pegno contenesse elementi idonei a consentire l'identificazione del credito garantito, anche in via indiretta.
Infine, il Tribunale ha rilevato che l'escussione della polizza da parte della banca era avvenuta in conformità alla disciplina contrattuale concordata e che la compagnia assicurativa aveva adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti del contraente. La escussione della garanzia era stata regolarmente comunicata al curatore dell'eredità giacente, senza che fossero state sollevate contestazioni in ordine all'esistenza e all'ammontare del debito.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato le domande degli eredi, ritenendo che l'indennizzo non fosse esigibile, in quanto vincolato da garanzia reale e in gran parte già escusso dalla banca creditrice.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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